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Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione

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Data :

7 agosto 2026

Categorie:
Comune
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione
Municipium

Descrizione

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con circolare 60/2026 Prot. 15483 del 24.07.2026, ha comunicato che il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante “Ulteriori disposizioni normative urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, ha previsto all’art. 6 che la carta d’identità elettronica (CIE), rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni, al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata.

La disposizione mira a semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle amministrazioni comunali, riducendo oneri e disagi per i soggetti più vulnerabili, e favorendo una razionalizzazione delle risorse amministrative, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità dell’azione amministrativa.

La procedura di emissione del documento elettronico resta identica a quella ordinaria già prevista per il rilascio di CIE con durata limitata, non comportando l’introduzione di ulteriori e nuovi adempimenti né la necessità di operazioni specifiche da parte degli operatori comunali o consolari.

Infatti, a seguito di avvio, da parte dell’operatore, della procedura di emissione della CIE per tali categorie di cittadini, il sistema CIEOnline verifica in automatico l’età del richiedente e genera quindi una carta d’identità elettronica con validità illimitata.

In particolare, la data di scadenza del documento riporterà la dicitura «ILLIMITATA» nel campo grafico della CIE ed il valore «990101» nella zona a lettura ottica MRZ (Machine Readable Zone ).

Per la descrizione della nuova funzionalità, si rinvia all’allegato tecnico (All. 1) alla presente circolare.

Il documento conserva la validità ai fini dell’espatrio purché sussistano le condizioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 649/74.

Resta esclusa l’applicazione del citato articolo 6, ai cittadini richiedenti protezione internazionale, per i quali la durata della CIE resta di tre anni anche per i cittadini ultrasettantenni (art. 5-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai cittadini per i quali non sia temporaneamente possibile rilevare l’impronta digitale, ai quali è invece rilasciata una CIE di validità pari o inferiore a 12 mesi (art. 4, co. 3, del Regolamento UE 1205/2025).

Dal citato Dicastero è stato segnalato, inoltre, che il certificato di autenticazione per l’utilizzo dell’identità digitale associata alla CIE mantiene una validità che non può comunque essere superiore ai dieci anni dalla data di emissione. Decorso tale periodo non sarà più possibile utilizzare l’identità digitale della CIE per l’accesso ai servizi digitali, pubblici e privati.

A tal fine, il cittadino ultrasettantenne che intenda continuare a fruire dei servizi online tramite «Entra con CIE» può richiedere, trascorsi i dieci anni dal rilascio del documento, una nuova carta d’identità elettronica, previa revoca del documento precedentemente rilasciato.

Ultimo aggiornamento: 7 agosto 2026, 11:08

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